Nuove specifiche tecniche del documento in formato XML

 

Provvedimento direttoriale n. 99922 dell’Agenzia delle Entrate (vedi il documento completo qui), il quale apporta delle modifiche al precedente del 30 aprile 2018 e lo sostituisce nella regolamentazione della composizione e transazione della fattura elettronica.

Per consentire un graduale adeguamento al nuovo tracciato, la trasmissione al Sistema di Interscambio e il recapito delle fatture saranno possibili anche con il tracciato attuale fino al 30 settembre 2020.

In sintesi:

  • Dal 4 maggio 2020 e fino al 30 settembre 2020, il Sistema di Interscambio accetterà fatture elettroniche e note di variazione predisposte sia con le nuove sia con le vecchie specifiche tecniche.
  • Dal 1° ottobre 2020 SDI accetteranno solo i documenti predisposti con il nuovo schema.

A che cosa fanno riferimento le modifiche?

  • Nuovi tipi-documento che identificano le relative integrazioni e autofatture.
  • Aggiornamento del tracciato XML con nuove tipologie documentali, compresa la fattura differita.
  • Codici natura più dettagliati da utilizzare obbligatoriamente dal 1° ottobre 2020.
  • Nuovi codici relativi alle ritenute in cui potranno essere indicati anche contributi di natura previdenziale, quali Inps, Enasarco ed Enpam.
  • Inserimento dei “Dati Bollo” nel tracciato della fattura elettronica semplificata.

Quali saranno i risvolti sull’Esterometro?

Si potranno inviare al SDI le autofatture e le integrazioni da reverse charge predisposte e registrate per contabilizzare le operazioni con l’estero. Grazie alla previsione di apposite tipologie documento, sarà possibile evitare di trasmettere l’esterometro per le fatture passive estere, sia UE che extra-Ue.

In sostanza

Dal 4 maggio 2020 sarà possibile inviare le integrazioni e le autofatture relative agli acquisti di servizi dall’estero (beni intracomunitari nonché beni ceduti nel territorio dello Stato da soggetti non residenti ex art. 17, c. 2 del Dpr 633/72), utilizzando i codici da TD17 a TD19.

Il codice TD20 si utilizzerà per inviare l’autofattura di regolarizzazione degli acquisti intracomunitari qualora la relativa fattura non sia pervenuta nei termini o risulti di importo inferiore al reale.