Modalità e tempistiche di invio della Fattura Elettronica

 

A partire dal 1° ottobre 2019 è terminato il periodo di moratoria delle sanzioni per l’emissione in ritardo della fattura elettronica, secondo quanto previsto dall’art. 11 del DL 119/2018.

Il DL 34/2019 ha modificato i termini per l’emissione della fattura, che ora deve avvenire entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione, ma procediamo con ordine vendendo le varie casistiche che possono presentarsi ed i termini entro il quale inviare la fattura elettronica al Sistema d’Interscambio, onde evitare di incorrere in sanzioni.

 

FATTURA IMMEDIATA

Nel caso di fattura immediata questa deve essere emessa lo stesso giorno dell’effettuazione dell’operazione, e deve essere quindi inviata al sistema d’interscambio entro i 12 giorni successivi alla data di creazione del documento. In questo modo la data dell’operazione coinciderà con la data della fattura.
Nel caso la fatturazione non avvenga in modalità elettronica, ovvero tramite l’invio al SdI, è possibile emettere il documento con data operazione diversa dalla data del documento. Tuttavia in questo caso è obbligatorio che il documento riporti anche la data di effettuazione dell’operazione. Tale documento dovrà comunque venire inviato al destinatario entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

 

FATTURA DIFFERITA

Nel caso di fattura differita, ovvero per quelle cessioni di beni o prestazioni di servizi documentate ad esempio tramite DDT, avviso di parcella, lettera di consegna ecc. può essere emesso un singolo documento riepilogativo:

  • con data compresa tra la data dell’ultima operazione e il 15 del mese successivo, a condizione che la data d’invio al SdI sia uguale alla data del documento
  • con data uguale ad almeno una delle operazioni già documentate, preferibilmente la data dell’ultima operazione, ed invio entro il 15 del mese successivo
  • datarla a fine mese, ed invio entro il 15 del mese successivo

 

FATTURA SCARTATA

Una volta inviata la fattura elettronica, il Sistema d’interscambio esegue una serie di controlli formali. Se la fattura elettronica non supera tali controlli viene scartata e al mittente viene recapitata una ricevuta di scarto con la motivazione. Come ci si deve comportare in questi casi?

La fattura elettronica scartata dal Sistema d’Interscambio, secondo quanto ribadito anche dalla Circolare n.13/E del 02 Luglio 2018 al punto 1.6, viene considerata come non emessa. Pertanto, una volta verificata la causa che ha generato lo scarto e sistemato tale errore, sarà necessario procedere con un nuovo invio della fattura, entro i 5 giorni successivi al precedente invio, mantenendo la medesima numerazione e data.

VERIFICARE LO SCARTO DELLA FATTURA

Innanzitutto è necessario controllare lo stato della fattura inviata, in modo da verificare se questa è stata correttamente emessa. Per fare ciò è necessario procedere allo scarico della ricevuta della fattura elettronica
N.B. Una volta inviata la fattura elettronica, la ricevuta non è immediatamente disponibile, infatti il Sistema d’Interscambio può impiegare fino a un massimo di cinque giorni per restituirla.
Nella Ricevuta di Scarto troviamo, oltre a tutte le informazioni sulla ricevuta, anche il codice e la descrizione dell’errore.

INVIARE LA FATTURA ELETTRONICA MANTENENDO NUMERO E DATA NEI TERMINI DELLA LIQUIDAZIONE

In questo caso la fattura elettronica si considera non emessa, pertanto possiamo procedere a inviare di nuovo la fattura mantenendo lo stesso numero e data.

INVIARE LA FATTURA ELETTRONICA OLTRE I TERMINI DELLA LIQUIDAZIONE DEL PERIODO

Nel caso in cui abbiamo già effettuato la liquidazione dell’IVA senza accorgerci dello scarto di una fattura nel periodo di riferimento sarà necessario ricreare la fattura. Dopo aver ovviamente corretto l’errore che ha generato lo scarto, procediamo a creare l’XML della nuova fattura elettronica per poi inviarla alla Console Web per il successivo invio al SdI. In questo modo avremo in Console sia la fattura scartata dal Sdi sia la fattura corretta, la quale potrà essere inviata al SdI.

Fatto ciò sarà comunque necessario provvedere al pagamento della sanzione minima per il ritardo d’invio della fattura ai sensi dell’articolo 6, comma 1 del D.Lgs 471/1997 e conseguentemente provvedere al ravvedimento per il mancato versamento IVA.