Invio tardivo della fattura elettronica
In caso di tardiva emissione della fattura elettronica si applica la sanzione prevista dall’art. 6 del DLgs. n 471/97. Si tratta di una sanzione che va dal 90% al 180% dell’imponibile non correttamente documentato.
Al fine di rendere maggiormente agevole la fase di avvio del processo di fatturazione elettronica l’art. 10 del DL n 119/18 aveva disposto la mancata applicazione della sanzione prevista per la tardiva emissione della fattura. Questo a condizione che la fattura fosse stata emessa in formato elettronico oltre il termine stabilito dall’art. 21 del DPR n 633/72, ma entro il termine di effettuazione della liquidazione IVA periodica.
Il periodo di applicazione della misura di attenuazione della sanzione per omessa fatturazione è stato poi esteso, in sede di conversione, dal citato art. 10 del DL 119/2018, al 30 settembre 2019 con riferimento ai soli soggetti passivi che effettuano la liquidazione periodica dell’IVA con cadenza mensile.
Il termine di emissione della fattura elettronica dipende dal tipo di fattura che andiamo ad emettere. Vedi l’articolo “Modalità e tempistiche di invio della Fattura Elettronica”
Il regime sanzionatorio
A partire dall’1.1.2019, le fatture relative ad operazioni tra soggetti residenti o stabiliti in Italia emesse con modalità diverse da quelle previste dall’art. 1 co. 3 del DLgs. n 127/2015, si considerano non emesse (art. 1 co. 6 del DLgs. n 127/2015).
Sia nel caso di fattura elettronica non emessa che emessa in modo tardivo si applica la sanzione prevista dall’art. 6 del DLgs. n 471/97., corrispondente a un importo, per ciascuna violazione:
- Fra il 90 e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato (con un minimo di 500 euro);
- Da 250 a 2.000 euro, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la tardiva emissione della fattura che non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo rappresenta una violazione formale. Violazione, per la quale si rende applicabile la sanzione in misura fissa (da 250 a 2.000 euro).
Regolarizzazione da parte del cessionario o committente
La tardiva emissione della fattura ha delle conseguenze sanzionatorie anche per il soggetto cessionario o committente che non si vede arrivare nei termini la fattura dal prestatore.
Il cessionario o committente, per non incorrere nella sanzione di cui all’art. 6 co. 8 del DLgs. n 471/97 (pari al 100% dell’imposta, con un minimo di 250 euro per ogni violazione) deve adempiere gli obblighi documentali ivi previsti mediante il SdI.
- Se questi non ha ricevuto la fattura entro 4 mesi dalla data dell’operazione, deve trasmettere al Sistema di Interscambio, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo, la c.d.“autofattura da regolarizzazione“, indicando nella sezione anagrafica del cedente/prestatore i dati del fornitore e in quella del cessionario/committente i propri, mentre il campo “TipoDocumento” è compilato con il codice convenzionale “TD20”.
- Se invece il soggetto ha ricevuto una fattura irregolare, deve trasmettere il documento di cui sopra, previo pagamento dell’imposta, entro il trentesimo giorno successivo alla registrazione.
La trasmissione dell’autofattura al Sistema di Interscambio sostituisce l’obbligo di presentazione della fattura in formato analogico all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
Sanzioni fatturazione elettronica e ravvedimento operoso
Le sanzioni da pagare in caso di omessa, errata o tardiva fatturazione elettronica possono essere ridotte tramite l’istituto del ravvedimento operoso.
In estrema sintesi, giova in questa sede ricordare che l’articolo 13 del decreto legislativo numero 472/1997 prevede le seguenti riduzioni delle sanzioni:
- 1/9: entro 90 giorni dalla data di omissione o dell’errore;
- 1/8: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione;
- 1/7: entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione;
- 1/6: oltre il termine di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno successivo in cui è stata commessa la violazione.
Codice tributo modello f24 per il pagamento delle sanzioni sulla fatturazione elettronica tardiva, omessa o errata
Nel caso in cui ci si accorga di omissioni, errori o ritardi nella fatturazione elettronica occorre ravvedersi mediante il pagamento delle sanzioni di cui abbiamo parlato sinora. Il pagamento deve essere eseguito tramite modello F24, compilando la sezione erario ed utilizzando il codice tributo 8911. L’anno da indicare nel modello è quello in cui è avvenuta la violazione.









