Imposta di bollo: novità per il 2024

Imposta di bollo: novità per il 2024
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In questo articolo parliamo di scadenze legate agli adempimenti normativi e della gestione dei documenti elettronici. Nello specifico poniamo l’attenzione su tutte le informazioni, novità e chiarimenti in merito alle seguenti scadenze:
Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche esenti dall’IVA
Con l’introduzione dell’obbligo di emettere fatture elettroniche, l’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2014 ha regolamentato il pagamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche esenti dall’IVA. Questa normativa richiede che tali fatture contengano un’annotazione specifica che indichi l’assolvimento dell’imposta di bollo e stabilisce le modalità e i tempi per effettuare il versamento.
L’annotazione per indicare il pagamento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica consiste nel valorizzare il campo “Bollo virtuale” presente nel tracciato record della fattura elettronica, inserendo la dicitura “SI”.
Periodicamente, il contribuente deve effettuare il versamento dell’importo totale dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche attraverso la presentazione del modello F24. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari autorizzati i dati relativi all’imposta di bollo derivante dalle fatture elettroniche emesse. Questi dati vengono integrati dall’Agenzia con le informazioni delle fatture elettroniche che non indicano l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta è effettivamente dovuta.
I soggetti IVA hanno l’opportunità di verificare se hanno correttamente segnalato l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e, nel caso di omissione, possono confermare l’integrazione fornita dall’Agenzia e procedere al pagamento dell’imposta.
Se un contribuente ritiene che una o più fatture elettroniche integrate dall’Agenzia non debbano essere soggette all’imposta di bollo, ha la possibilità di escluderle dall’integrazione e fornire le motivazioni pertinenti in caso di verifica da parte dell’Agenzia.
Inoltre, se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche non supera una certa soglia, il pagamento può essere effettuato successivamente rispetto alla scadenza prevista, senza incorrere in interessi e sanzioni. In particolare:
Se l’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non supera 5.000 euro, è possibile effettuare il pagamento entro la scadenza prevista per l’imposta del secondo trimestre.
Se l’imposta complessiva dovuta per le fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri non supera 5.000 euro, essa può essere versata entro la scadenza prevista per l’imposta del terzo trimestre.
Queste sono le scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche esenti dall’IVA.
Adempimento dell’Imposta di Bollo per l’anno 2023 relativa al Libro Giornale e al Libro Inventari
In conformità con quanto stabilito dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale dell’Economia e delle Finanze (DMEF) datato 17 giugno 2014, l’Imposta di Bollo sulle scritture contabili relative all’esercizio precedente deve essere pagata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il versamento deve avvenire attraverso il modello F24 telematico utilizzando il codice tributo 2501. Il calcolo dell’Imposta si basa sul numero di registrazioni contabili effettuate.
L’Imposta di Bollo è di 16,00 euro per ogni 2500 Registrazioni Contabili per le seguenti tipologie di entità:
- Società per azioni (SPA)
- Società in accomandita per azioni
- Società Responsabilità Limitata (SRL)
- Società consortili a responsabilità limitata
- L’Imposta di Bollo è di 32,00 euro per ogni 2500 Registrazioni Contabili per le seguenti categorie di soggetti:
Imprenditori commerciali individuali
- Società di persone (SNC)
- Cooperative, comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo
- Mutue assicuratrici
- Consorzi, enti e associazioni
La scadenza per il versamento dell’Imposta di Bollo deve essere calcolata aggiungendo 120 giorni alla data di conclusione dell’esercizio, come illustrato negli esempi seguenti:
Inizio Esercizio | Fine Esercizio | Scadenza |
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01/01/2023 | 31/12/2023 | 29/04/2024 |
29/04/2024 | 31/03/2024 | 29/07/2024 |
01/07/2024 | 30/06/2024 | 28/10/2024 |
01/10/2024 | 30/09/2024 | 28/01/2025 |
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