Fatturazione elettronica: pubblicate le nuove specifiche tecniche utilizzabili dal 1° ottobre 2022

Fattura elettronica ed operazioni con soggetti non stabiliti: aggiornate le specifiche tecniche. Novità per San Marino e alcuni codici errore. 

Fattura elettronica per acquisti di beni da San Marino

Per gli acquisti di beni da San Marino viene introdotto, nel tracciato della fattura elettronica, un nuovo tipo documento per la fattura ordinaria: TD28. Con questo codice documento bisognerà identificate le operazioni di acquisto di beni da San Marino per le quali sono state ricevute fatture cartacee con indicazione dell’IVA.

Per effetto della introduzione di questa nuova tipologia di fattura ordinaria, il soggetto passivo IVA, residente o stabilito in Italia, che riceve una fattura cartacea con addebito dell’IVA da un soggetto residente a San Marino, dovrà emettere una fattura elettronica, inviandola a SdI, con Tipo documento TD28 al fine di assolvere l’obbligo di comunicazione dati relativi alle transazioni con operatori esteri.

Nel caso in cui il soggetto IVA riceva una fattura cartacea senza l’addebito dell’IVA da parte del fornitore sammarinese, allora occorrerà utilizzare il codice TD17 (Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero) o TD19(Integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, c. 2, D.P.R. n. 633/1972), per assolvere al pagamento dell’imposta.

Nuova codifica per il blocco AltriDatiGestionali

Il blocco AltriDatiGestionali è un campo facoltativo dove è possibile inserire dati utili alla gestione automatica della fattura elettronica. Ad esempio, in questo campo si possono inserire informazioni utili per il destinatario o comunque dei riferimenti agli accordi pattuiti fra le parti. In ogni fattura elettronica si possono inserire più blocchi per ciascuna riga di fattura. Per determinate operazioni questo campo viene utilizzato per inserire dati richiesti dalla legge (ad esempio qui si inseriscono i dati relativi alla dichiarazione d’intento).

Proprio per questo ultimo fine, da ottobre è stato previsto che questo blocco venga valorizzato con la dicitura F24 quando occorre annotare in fattura l’informazione relativa all’avvenuta regolarizzazione dell’imposta a debito con versamento tramite modello di versamento F24 e per riportare in fattura il riferimento al corretto periodo di imposta dell’operazione nel caso di operazioni di estrazione beni da deposito Iva.

Nuovi controlli del SdI sul file XML della fattura elettronica

Con il nuovo tracciato v. 1.7.1 sul file XML della fattura elettronica viene introdotto un nuovo controllo con codice di scarto 00476 che identifica il caso in cui una fattura riporti sia nel Paese identificativo fiscale del cedente/prestatore che in quello del cessionario committente un valore diverso da IT.

  • Inoltre, sono stati modificati i criteri di controllo per:
    l’errore 00471, relativo ai tipi documento TD01, TD02, TD03, TD06, TD24, TD25 e TD28 (fattura ordinaria) e TD07 (fattura semplificata);
  • l’errore 00472, relativo al tipo documento TD27;
  • l’errore 00475, relativo al tipo documento TD28.

Sono state poi aggiornate le descrizioni dei codici errore 00473, 00401 e 00430.

Fine della moratoria delle sanzioni per le e-fatture dei soggetti in franchigia

Dal 1° ottobre 2022 cessa la moratoria delle sanzioni prevista per il terzo trimestre dell’anno in corso a favore dei soggetti per i quali, a decorrere dal 1° luglio, è scattato l’obbligo di emissione della fattura elettronica: la moratoria teneva conto delle difficoltà operative e tecniche connesse al nuovo adempimento. Di conseguenza, per le operazioni effettuate a partire dal 1° ottobre i soggetti in regime di vantaggio o in regime forfetario nonché le associazioni che hanno optato per il regime speciale devono emettere la fattura in formato elettronico entro il termine 12 giorni dall’effettuazione delle operazioni stesse.

 Il decreto PNRR 2 (art. 18, comma 2, D.L. n. 36/2022) ha esteso l’ambito applicativo dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica ai soggetti precedentemente esonerati ai sensi dell’art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015, segnatamente:

  • i soggetti rientranti nel regime di vantaggio previsto per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011);
  • i soggetti rientranti nel regime forfetario, ovvero i contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che hanno conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (art. 1, commi 54-89, della L. n. 190/2014);
  • i soggetti che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2, legge n. 398/1991 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000 euro.