Aggiornamento per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
L’art. 1 del DM del 4.12.2020, modificando l’art. 6, comma 1 del DM del 17.6.2014, ha ridefinito i termini per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
Pertanto, se fino al 31.12.2020 il bollo sulle fatture elettroniche emesse doveva essere versato entro il giorno 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre, dal 1.1.2021 l’imposta in questione dovrà essere assolta con la seguente modalità:
- primo, terzo e quarto trimestre entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre;
- secondo trimestre entro il 30.9, ovvero entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Osserviamo, però, che a questa regola generale sono state ammesse alcune eccezioni. In particolare, quando l’ammontare del bollo dovuto sulle fatture elettroniche:
- nel primo trimestre non supera € 250, il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il 30.9, ovvero entro il termine di pagamento del bollo del II trimestre;
- nel primo e nel secondo trimestre dell’anno non supera € 250, il bollo sulle fatture elettroniche può essere pagato entro il 30.11, ovvero entro il termine di pagamento previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.
IN SINTESI
I trimestre
Pagamento entro il 31.5 se l’imposta di bollo del I trimestre è superiore a € 250.
Pagamento entro il 30.9 se l’imposta di bollo del I trimestre non è superiore a € 250.
Pagamento entro il 30.11 se l’imposta di bollo del I e del II trimestre non è complessivamente superiore a € 250.
II trimestre
Pagamento entro il 30.9.
Pagamento entro il 30.11 se l’imposta di bollo del I e del II trimestre non è complessivamente superiore a € 250.
III trimestre
Pagamento entro il 30.11. Termine che coincide con il pagamento del bollo delle fatture elettroniche del primo e del secondo trimestre di ammontare complessivo inferiore a € 250.
IV trimestre
Pagamento entro il 28.2









