Imposta di bollo: novità per il 2024

Imposta di bollo: novità per il 2024

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In questo articolo parliamo di scadenze legate agli adempimenti normativi e della gestione dei documenti elettronici. Nello specifico poniamo l’attenzione su tutte le informazioni, novità e chiarimenti in merito alle seguenti scadenze:

  • Pagamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche
  • Pagamento dell’imposta di bollo sui registri contabili

Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche esenti dall’IVA

Con l’introduzione dell’obbligo di emettere fatture elettroniche, l’articolo 6 del Decreto Ministeriale del 17 giugno 2014 ha regolamentato il pagamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche esenti dall’IVA. Questa normativa richiede che tali fatture contengano un’annotazione specifica che indichi l’assolvimento dell’imposta di bollo e stabilisce le modalità e i tempi per effettuare il versamento.
L’annotazione per indicare il pagamento dell’imposta di bollo sulla fattura elettronica consiste nel valorizzare il campo “Bollo virtuale” presente nel tracciato record della fattura elettronica, inserendo la dicitura “SI”.

Periodicamente, il contribuente deve effettuare il versamento dell’importo totale dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche attraverso la presentazione del modello F24. L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti e dei loro intermediari autorizzati i dati relativi all’imposta di bollo derivante dalle fatture elettroniche emesse. Questi dati vengono integrati dall’Agenzia con le informazioni delle fatture elettroniche che non indicano l’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta è effettivamente dovuta.

I soggetti IVA hanno l’opportunità di verificare se hanno correttamente segnalato l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e, nel caso di omissione, possono confermare l’integrazione fornita dall’Agenzia e procedere al pagamento dell’imposta.
Se un contribuente ritiene che una o più fatture elettroniche integrate dall’Agenzia non debbano essere soggette all’imposta di bollo, ha la possibilità di escluderle dall’integrazione e fornire le motivazioni pertinenti in caso di verifica da parte dell’Agenzia.

Inoltre, se l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche non supera una certa soglia, il pagamento può essere effettuato successivamente rispetto alla scadenza prevista, senza incorrere in interessi e sanzioni. In particolare:
Se l’imposta dovuta per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre dell’anno non supera 5.000 euro, è possibile effettuare il pagamento entro la scadenza prevista per l’imposta del secondo trimestre.

Se l’imposta complessiva dovuta per le fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri non supera 5.000 euro, essa può essere versata entro la scadenza prevista per l’imposta del terzo trimestre.
Queste sono le scadenze per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche esenti dall’IVA.

Periodo Scadenza Note
IV TRIMESTRE 2023 (da ottobre a dicembre) 28 febbraio 2024
I TRIMESTRE 2024 (da gennaio a marzo) 31 maggio 2024 Se nel I trimestre l’ammontare è inferiore a 5.000 euro il versamento può essere rimandato alla scadenza del trimestre successivo
II TRIMESTRE 2024 (da aprile a giugno) 30 settembre Se l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre
III TRIMESTRE 2024 (da luglio a settembre) 30 novembre
IV TRIMESTRE 2024 (da ottobre a dicembre) 28 febbraio anno successivo

Adempimento dell’Imposta di Bollo per l’anno 2023 relativa al Libro Giornale e al Libro Inventari

In conformità con quanto stabilito dall’articolo 6 del Decreto Ministeriale dell’Economia e delle Finanze (DMEF) datato 17 giugno 2014, l’Imposta di Bollo sulle scritture contabili relative all’esercizio precedente deve essere pagata entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Il versamento deve avvenire attraverso il modello F24 telematico utilizzando il codice tributo 2501. Il calcolo dell’Imposta si basa sul numero di registrazioni contabili effettuate.

L’Imposta di Bollo è di 16,00 euro per ogni 2500 Registrazioni Contabili per le seguenti tipologie di entità:

  • Società per azioni (SPA)
  • Società in accomandita per azioni
  • Società Responsabilità Limitata (SRL)
  • Società consortili a responsabilità limitata
  • L’Imposta di Bollo è di 32,00 euro per ogni 2500 Registrazioni Contabili per le seguenti categorie di soggetti:

Imprenditori commerciali individuali

  • Società di persone (SNC)
  • Cooperative, comprese le banche popolari e le banche di credito cooperativo
  • Mutue assicuratrici
  • Consorzi, enti e associazioni

La scadenza per il versamento dell’Imposta di Bollo deve essere calcolata aggiungendo 120 giorni alla data di conclusione dell’esercizio, come illustrato negli esempi seguenti:

Inizio Esercizio Fine Esercizio Scadenza
01/01/2023 31/12/2023 29/04/2024
29/04/2024 31/03/2024 29/07/2024
01/07/2024 30/06/2024 28/10/2024
01/10/2024 30/09/2024 28/01/2025

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